Reati per frodi alimentari: bloccata la depenalizzazione dei reati alimentari

Il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 metteva a rischio la legge n.283/1962 abrogando di fatto i reati per frodi alimentari, ma il DL 19.3.21 ha corretto il problema, salvaguardando la sicurezza alimentare

Reati per frodi alimentari: bloccata la depenalizzazione dei reati alimentari

Il 26 marzo 2021 la sicurezza alimentare avrebbe corso un grosso rischio a causa dell’abrogazione di alcuni articoli della legge n. 283/62, il che avrebbe comportato di fatto la depenalizzazione dei reati alimentari, con probabilmente un impatto sull’applicazione del sistema dei richiami alimentari. Negli ultimi giorni infatti il governo Draghi è intervenuto con decreto legge d’urgenza per correggere l’effetto abrogativo delle sanzioni penali e amministrative che avrebbe comportato l’entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27. Ecco che cosa è successo nel campo della normativa sulle frodi alimentari e come veniva esclusa l’applicazione del diritto penale.

Il decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27

Il decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con titolo “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.
Tale decreto è stato realizzato come risultato della legge di delegazione europea n. 117/2019, la quale ha disposto l’adeguamento della normativa nazionale al reg. (UE) n. 625/2017, basato sui controlli ufficiali per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari, al fine di rendere omogeneo a livello europeo tutto il sistema di controlli dell’intera filiera agroalimentare.

Il problema principale è stato però da quello che il decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 è andato di fatto oltre quanto previsto dall’obiettivo della legge europea: sono stati infatti abrogati gli articoli 5, 6, 12 e 12-bis della l. n. 283/62, cancellando le sanzioni penali che rendevano efficace l’attuazione della legge contro i reati alimentari.

Cosa prevede la legge n.283/1962

Secondo quanto previsto dalla legge n.283/1962, ovvero la Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, l’articolo 5 recita così:

Art. 5 legge n.283/1962

È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

  • a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
  • b) in cattivo stato di conservazione;
  • c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
  • d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
  • e) [abrogata]
  • f) [abrogata]
  • g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
  • h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all’impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo minimo che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l’ultimo trattamento e l’immissione al consumo.

Negli articoli 6, 12 e 12-bis venivano invece indicate quali sarebbero state le sanzioni applicabili, con riferimenti al Codice Penale:

Art. 6 legge n.283/1962

La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell’articolo precedente – fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate – sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.
[abrogato]
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all’igienicità e al valore alimentare di essi.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 5 sono puniti con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da € 309 a € 30.987. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell’articolo 5 si applica la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o dell’ammenda da € 2.582 a € 46.481.
In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale.
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell’articolo 36 del Codice penale.

Art. 12 legge n.283/1962

È vietata l’introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all’alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.
I contravventori sono puniti con le pene previste dall’articolo 6 se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 3.098.

Art. 12-bis legge n.283/1962

Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio e la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.
Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.
Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.

Le misure del decreto-legge del 19 marzo 2021

Per evitare che la depenalizzazione delle frodi alimentari divenga realtà il 26 marzo, il governo ha quindi approvato in extremis il decreto-legge del 19 marzo su “misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare” su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della giustizia Marta Cartabia. Secondo quanto indicato nel comunicato stampa emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

  • “Le norme introdotte hanno lo scopo di evitare un effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, realizzato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nonché di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.”